(parte 1)
In  data  1° agosto 2006 alle ore 12.00 ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni        |                      |    Confederazioni
Sindacali             |                      |       Sindacali
=====================================================================
Epne                  |CGIL FP ...(f.to)     |
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |CGIL ... (f.to)
---------------------------------------------------------------------
Agenzie Fiscali       |CGIL FP...(f.to)      |
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |CISL FPS ...(f.to)    |
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |CISL ... (f.to)
---------------------------------------------------------------------
Agenzie Fiscali       |CISL FPS (f.to)       |
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |UIL PA ...(f.to)      |
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |UIL ... (f.to)
---------------------------------------------------------------------
Agenzie Fiscali       |UIL PA ...(f.to)      |
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |DIRSTAT (f.to)        |
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |CONFEDIR (non f.to)
---------------------------------------------------------------------
Agenzie Fiscali       |DIRSTAT ...(f.to)     |
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |CIDA FENDEP ...(f.to) |
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |CIDA ...(f.to)
---------------------------------------------------------------------
                      |CIDA/UNADIS MINISTERI |
Agenzie Fiscali       |(f.to)                |
---------------------------------------------------------------------
Agenzie Fiscali       |CONFSAL-UNSA ...(f.to)|CONFSAL (f.to)
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |RDB PI (f.to)         |RDB CUB (f.to)
---------------------------------------------------------------------
Epne                  |ANMI INAIL (f.to)     |








Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL
per  il personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003.



                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI


                               Art. 1
                        Campo di applicazione

1.  Il  presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale  dirigente  di  prima  e di seconda fascia, con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a tempo determinato, appartenente
all'Area  VI  della  dirigenza  di  cui all'art. 2, sesto alinea, del
contratto  collettivo  nazionale  quadro del 23 settembre 2004 per la
definizione  delle  autonome  aree di contrattazione della dirigenza,
dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed
enti  pubblici  non economici. L'ambito contrattuale comprende anche,
secondo  quanto  stabilito  dall'art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i
professionisti  degli  enti  pubblici  non  economici,  i  quali sono
collocati,  nel  rispetto  della  distinzione di ruolo e funzioni, in
apposita separata Sezione del presente CCNL.

2.  Nel  testo  del  presente  contratto  i  riferimenti  al  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni e
integrazioni, sono riportati come D. Lgs. n. 165 del 2001.

3.  Nella  provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo' essere
integrato  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  752  del  1976,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.

4.  Il  presente  contratto  si articola in due parti: la parte prima
contiene  le  disposizioni  applicabili ai dirigenti dell'Area VI; la
parte  seconda  -  identificata  come  "sezione  separata"  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1  del  CCNQ  23  settembre  2004 - contiene le
disposizioni  applicabili  ai soli professionisti degli enti pubblici
non  economici.  Nella  parte  prima sono dettate, ove specificamente
indicato,  disposizioni  speciali per i dirigenti degli enti pubblici
non  economici  ovvero  per  i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella
parte   seconda,   sono   dettate,   ove   specificamente   indicato,
disposizioni  speciali  per il personale dell'area dei professionisti
ovvero per il personale dell'area medica.


                               Art. 2
             Durata e decorrenza del presente contratto

1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2005, per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2003, per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione,   salvo   diverse   decorrenze  previste  dal  presente
contratto.  La  stipulazione  si  intende  avvenuta  al momento della
sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48
del d.lgs. n. 165 del 2001.

3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato  ed  automatico sono applicati dagli enti destinatari entro
trenta  giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto di cui al
comma 2.

4.  Il  presente  contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.

5.  Per  evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate  con  anticipo  di  almeno  tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla   scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non  assumono
iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data
di  presentazione  delle piattaforme, se successiva, al personale cui
si  applica  il  presente CCNL e' corrisposta la relativa indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita', le parti stipulano
apposito  accordo  ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del
2001.

7.  In  sede  di  rinnovo  biennale per la determinazione della parte
economica,   ulteriore  punto  di  riferimento  del  negoziato  sara'
costituito  dalla  comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva,   intervenuta   nel  precedente  biennio,  secondo  quanto
previsto  dall'Accordo  del  23  luglio  del  1993  di  cui  al comma
precedente.




                               PARTE I
               DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA



                              TITOLO II
                  SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI


                               CAPO I
                         RELAZIONI SINDACALI


                               Art. 3
                        Obiettivi e strumenti

1.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
ruoli  e  responsabilita' degli enti o agenzie e delle organizzazioni
sindacali,   e'   definito   in  modo  coerente  con  l'obiettivo  di
contemperare  l'interesse  ad incrementare l'efficienza, l'efficacia,
la   tempestivita'   e   l'economicita'   dei  servizi  erogati  alla
collettivita'  con  l'interesse  a  valorizzare  la centralita' della
funzione  dirigenziale  nella gestione dei processi di innovazione in
atto  e  nel governo degli enti e agenzie, favorendo il miglioramento
delle condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.

2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di
un  sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
attribuito  a  ciascun  dirigente  in  base alle leggi e ai contratti
collettivi,  nonche'  della peculiarita' delle funzioni dirigenziali,
improntato   alla   correttezza  dei  comportamenti  delle  parti  ed
orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti  oltre  che  in grado di
favorire  la  piena  collaborazione  della dirigenza al perseguimento
delle  finalita'  individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e
dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:

 a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
 b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di
ente  o  agenzia,  sulle  materie  e  con  le  modalita' indicate dal
presente contratto;
 c) concertazione,   consultazione  ed  informazione,  nonche'  altri
istituti di partecipazione;
 d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.


                               Art. 4
  Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o agenzia

1.  La  contrattazione  integrativa  si svolge a livello nazionale in
ciascuno  degli  enti  o  agenzie  dell'Area,  nel rispetto dei tempi
previsti, sulle seguenti materie:

 A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono
essere  esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e
successive  modifiche  ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL;
 B) criteri generali per:

  a) la    verifica    della   sussistenza   delle   condizioni   per
l'acquisizione  delle  risorse finanziarie da destinare all'ulteriore
potenziamento dei fondi;
  b) l'attuazione   della   disciplina  concernente  la  retribuzione
direttamente   collegata   ai   risultati,  al  raggiungimento  degli
obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;
  c) le  modalita'  di determinazione della retribuzione direttamente
collegata  ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati
e alla realizzazione di specifici progetti;

 C) attuazione  delle  pari  opportunita',  con le procedure indicate
dall'art.  10  anche  per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n.
125;
 D) implicazioni    derivanti   dagli   effetti   delle   innovazioni
organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione,
disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla
qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei
dirigenti;
 E) linee  generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.

2.  Fermi  restando  i  principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 3, decorsi trenta giorni dall'inizio
delle  trattative,  le parti riassumono, nelle materie indicate nelle
lettere  C), D), E) del comma 1, le rispettive prerogative e liberta'
di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine  sopraindicato puo' essere
prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con  i  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o
comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione
annuale  e  pluriennale,  dei  bilanci dei singoli enti o agenzie. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.


                               Art. 5
                Tempi e procedure per la stipulazione
                dei contratti collettivi integrativi

1.  I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello,
da  trattarsi  in  un'unica  sessione  negoziale. Sono fatte salve le
materie  previste  dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi    di    negoziazione    diversi    o   verifiche   periodiche.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 4 sono
determinate   in  sede  di  contrattazione  integrativa  con  cadenza
annuale.

2.  L'ente  o  agenzia  provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alle  trattative  di cui al comma 1 entro trenta
giorni  da  quello  successivo alla data di stipulazione del presente
contratto  ed  a  convocare la delegazione sindacale di cui all' art.
13,  comma  2,  per  l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.

3.  Il  controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di  bilancio  e la relativa
certificazione  degli oneri, ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. n. 165
del  2001, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 286 del
1999,  e'  effettuato  dal  collegio  dei  revisori dei conti ovvero,
laddove  tale  organo  non  sia  previsto,  dai  servizi di controllo
interno.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante e' inviata al predetto organismo
competente per il controllo entro cinque giorni dalla sottoscrizione,
corredata  dall'apposita  relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
Il  predetto  organismo si pronuncia entro quindici giorni. Trascorsi
15 giorni senza rilievi, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata   positivamente,   l'ipotesi   di   contratto   collettivo
integrativo   viene   sottoscritta.   Per   la   parte   pubblica  la
sottoscrizione   e'   demandata   al   Presidente  della  delegazione
trattante.  In caso di rilievi da parte dell'organismo competente per
il controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

4.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

5.  I  contratti  collettivi  integrativi  devono  contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso  ciascun  ente  o agenzia, dei successivi contratti collettivi
integrativi.

6.  Gli  enti  o  agenzie  sono  tenuti a trasmettere all'ARAN, entro
cinque  giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.


                               Art. 6
                            Informazione

1. L'ente o agenzia - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo
il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali
-  informa  periodicamente  e tempestivamente i soggetti sindacali di
cui  all'art.  13,  comma  2  sugli  atti  organizzativi  di  valenza
generale,  anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro   dei   dirigenti,   sia  di  prima  che  di  seconda  fascia,
l'organizzazione  degli uffici, la gestione complessiva delle risorse
umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.

2.   Nelle   materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede  la
contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  o  la
consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo
individua  le  altre  materie  in  cui l'informazione e' preventiva o
successiva.

3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in
presenza  di  iniziative concernenti le linee di organizzazione degli
uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
degli stessi.

4.  L'informazione  preventiva  e'  data, in particolare, sui criteri
generali inerenti le seguenti materie:

 a) materie  per  le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione;
 b) gestione   delle  iniziative  socio-assistenziali  a  favore  dei
dirigenti;
 c) conferimento,  mutamento  e  revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' le relative procedure;
 d) implicazioni   derivanti   dai  processi  di  riorganizzazione  e
ristrutturazione interni all'ente o agenzia.


                               Art. 7
                            Concertazione

1.  La  concertazione  avviene  sui  criteri  generali  relativi alle
seguenti materie:

 a) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni
e  alle  connesse  responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di
posizione dei dirigenti;
 b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
 c) tutela  in  materia  di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro;
 d) condizioni,  requisiti  e  limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale.

2.  La  concertazione  puo'  essere attivata da ciascuno dei soggetti
sindacali  di  cui  all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta,
entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art.
6, comma 2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto  giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si
adeguano,  nei  loro  comportamenti,  ai principi di responsabilita',
correttezza, buona fede e trasparenza.

3.  La  concertazione  si  conclude  nel  termine massimo di quindici
giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della
concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le
posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso
infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.


                               Art. 8
                            Consultazione

1.  La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma
2,  prima  dell'adozione  degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi  sul  rapporto  di  lavoro  e'  facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente:

 a) sull'organizzazione  e  disciplina  di  strutture  ed uffici, ivi
compresa   quella   dipartimentale   e  distrettuale,  nonche'  sulla
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 b) nei  casi  di  cui  all'art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n.
626.


                               Art. 9
                    Altre forme di partecipazione

1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente
alle  attivita'  dell'ente  o agenzia, e' prevista la possibilita' di
costituire  a  richiesta,  in  relazione alle dimensioni degli stessi
enti  o  agenzie  e  senza  oneri  aggiuntivi, commissioni bilaterali
ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche,
in  particolare  concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione
ai  processi  di riorganizzazione degli stessi enti o agenzie nonche'
concernenti   l'ambiente,  l'igiene  e  sicurezza  del  lavoro  e  le
attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il comitato per
le  pari  opportunita'  e  quello  per  il mobbing per quanto di loro
competenza,  hanno  il  compito  di  raccogliere  dati  relativi alle
predette  materie  -  che l'ente o agenzia e' tenuto a fornire - e di
formulare  proposte  in  ordine ai medesimi temi. La composizione dei
citati  organismi,  che  non  hanno  funzioni  negoziali, e' di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

2.  Presso  ciascun ente o agenzia possono altresi' essere costituiti
appositi  comitati  paritetici,  ai  quali  e' affidato il compito di
acquisire  elementi  informativi  al  fine  di  formulare proposte in
materia  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  per  la
realizzazione delle finalita' di cui all'art. 32.


                               Art. 10
                  Comitato per le pari opportunita'

1.   Al  fine  di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  e'
istituito,  presso  ciascun  ente  o agenzia, il comitato per le pari
opportunita'  con  il  compito  di  proporre  misure  adatte a creare
effettive   condizioni  di  pari  opportunita',  secondo  i  principi
definiti  dalla  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  con  particolare
riferimento   all'art.   1  della  predetta  legge.  Il  comitato  e'
costituito   da   un   componente   designato   da   ciascuna   delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  del presente CCNL e da un pari
numero  di  rappresentanti  dell'ente  o  agenzia.  Il presidente del
comitato  e'  designato dall'ente o agenzia ed il vicepresidente, dai
componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni componente effettivo, e'
previsto un componente supplente.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

 a) raccolta  dei  dati  relativi alle materie di propria competenza,
che l'ente o agenzia e' tenuta a fornire;
 b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
della contrattazione integrativa;
 c) promozione   di   iniziative   volte   ad  attuare  le  direttive
comunitarie  per  l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle
persone nonche' a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125 del 1991;
 d) analisi  dei  percorsi  di carriera nella dirigenza di prima e di
seconda fascia negli enti o agenzie.

3.  Nell'ambito  dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
ciascuna  delle  materie sottoindicate, sentite le proposte formulate
dal  comitato  pari  opportunita',  sono  individuate misure idonee a
favorire  effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale delle lavoratrici:

 - percorsi  di  formazione  mirata del personale sulla cultura delle
pari opportunita' in campo formativo ed alle politiche di riforma con
particolare  riguardo  allo  sviluppo  della  cultura di genere nella
pubblica amministrazione;
 - azioni  positive,  con  particolare riferimento alle condizioni di
accesso  ai  corsi  di  formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni piu' qualificate;
 - iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonche'
pratiche discriminatorie in generale;
 - processi di mobilita'.

4. L'ente o agenzia assicura l'operativita' del comitato e garantisce
tutti   gli   strumenti   idonei  e  le  risorse  necessarie  al  suo
funzionamento  in  applicazione  dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165
del  2001.  In  particolare,  valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito  lavorativo,  i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
Il  comitato  e'  tenuto  a  svolgere  una  relazione  annuale  sulle
condizioni  delle  dirigenti,  a  cui  deve  essere  data  la massima
pubblicita'.

5.  Il  comitato  per  le  pari  opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I  componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.

6.  Negli enti o agenzie ove non sia istituito, il comitato di cui al
presente  articolo  e'  costituito  entro  60  giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto.


                               Art. 11
                 Comitato paritetico per il mobbing

1.  Il  fenomeno  del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica  in  occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da
altri dipendenti - nei confronti di un dirigente e' caratterizzato da
una  serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti
nel  tempo  in  modo  sistematico  ed  abituale,  aventi connotazioni
aggressive,  denigratorie  e vessatorie tali da comportare un degrado
delle  condizioni  di  lavoro,  idoneo a compromettere la salute o la
professionalita'  o  la  dignita'  del  dirigente  stesso nell'ambito
dell'ufficio  di  appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.

2.  In  relazione  al  comma  1, le parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la  necessita' di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare  la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonche' di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose  per  la salute fisica e mentale del dirigente interessato
e,   piu'   in  generale,  migliorare  la  qualita'  e  la  sicurezza
dell'ambiente di lavoro.

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 e',
pertanto,  istituito  presso  ciascun  ente o agenzia, entro sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente contratto, un comitato
paritetico con i seguenti compiti:

 a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo
del  fenomeno  del  mobbing  in  relazione  alle  materie  di propria
competenza;
 b) individuazione   delle   possibili   cause   del   fenomeno,  con
particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro  o  fattori organizzativi e gestionali che possano determinare
l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione  di  proposte  di  azioni  positive  in  ordine alla
prevenzione  e alla repressione delle situazioni di criticita', anche
al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulazione  di  proposte  per  la  definizione  dei  codici  di
condotta.

4.  Le  proposte  formulate  dal  comitato sono presentate all'ente o
agenzia  per  i  conseguenti  adempimenti,  tra i quali rientrano, in
particolare,  la  costituzione  ed  il  funzionamento di sportelli di
ascolto,  nell'ambito  delle strutture esistenti, l'istituzione della
figura  del consigliere/consigliera di fiducia nonche' la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.

5.  In  relazione all'attivita' di prevenzione del fenomeno di cui al
comma  3,  il  comitato valuta l'opportunita' di attuare, nell'ambito
dei  piani  generali per la formazione, previsti dall'art. 32, idonei
interventi  formativi  e  di aggiornamento dei dirigenti, che possono
essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

 a) affermare  una  cultura  organizzativa  che comporti una maggiore
consapevolezza  della  gravita'  del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
 b) favorire  la coesione e la solidarieta' dei dirigenti, attraverso
una   piu'   specifica   conoscenza   dei  ruoli  e  delle  dinamiche
interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare
il   recupero   della   motivazione   e  dell'affezione  all'ambiente
lavorativo.

6.  Il  comitato e' costituito da un componente designato da ciascuna
delle  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari  numero di rappresentanti dell'ente o agenzia. Il presidente del
comitato  e'  designato dall'ente o agenzia ed il vicepresidente, dai
componenti  di  parte  sindacale.  Per  ogni componente effettivo, e'
previsto  un  componente  supplente.  Ferma rimanendo la composizione
paritetica del comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del
comitato   per  le  pari  opportunita',  appositamente  designato  da
quest'ultimo,  allo  scopo  di garantire il raccordo tra le attivita'
dei due organismi.

7.   L'ente   o  agenzia  favorisce  l'operativita'  del  comitato  e
garantisce  tutti  gli  strumenti  idonei  al  suo  funzionamento. In
particolare  valorizza  e  pubblicizza  con  ogni  mezzo, nell'ambito
lavorativo,  i  risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato
e' tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attivita' svolta.

8.  Il  comitato  di cui al presente articolo rimane in carica per la
durata  di  un  quadriennio  e,  comunque, fino alla costituzione del
nuovo.   I   componenti   del   comitato   possono  essere  rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.



                               CAPO II
                  SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA'
                     DELLE PREROGATIVE SINDACALI


                               Art. 12
  Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento

1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
sono   le   rappresentanze   sindacali   aziendali  (RSA)  costituite
espressamente  per  l'area  della  dirigenza,  ai sensi dell'art. 42,
comma  2  del  D.  Lgs.  n.  165/2001, dalle organizzazioni sindacali
rappresentative   in   quanto   ammesse   alle   trattative   per  la
sottoscrizione  dei  CCNL  della  stessa  area dirigenziale, ai sensi
dell'art. 43 dello stesso decreto legislativo.

2.   La   disciplina   del  comma  1  trova  applicazione  fino  alla
costituzione  delle  specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei
dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.

3.  Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il
complessivo  monte-ore  dei  permessi  sindacali  di  ente  o agenzia
previsto  dal  relativo  CCNQ  nel  tempo  vigente,  compete  solo ai
seguenti dirigenti sindacali:

 - componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
 - componenti  delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale.

4.  Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni    ed    organizzazioni    sindacali    di   categoria
rappresentative,  non collocati in distacco o in aspettativa, qualora
non  coincidenti con alcuno dei soggetti di cui al comma 3, competono
i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5.  Ai  fini  della  ripartizione  del  monte  permessi,  il grado di
rappresentativita',   delle  organizzazioni  sindacali  ammesse  alle
trattative, per la sottoscrizione del presente CCNL, e' accertata, in
ciascun  ente  o  agenzia,  sulla  base  del  solo  dato associativo,
espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per
il  versamento  dei  contributi  sindacali,  rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente o agenzia.

6. Per la titolarita' dei diritti sindacali e delle altre prerogative
sindacali,  si  rinvia  a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998,
modificato  dai  CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto 2000, nonche'
ulteriori  successive  modificazioni.  In  particolare,  si  richiama
l'art.  10,  comma  2,  del  CCNQ  del  7  agosto 1998, relativo alle
modalita'  di  accredito  dei  soggetti  sindacali  presso gli enti o
agenzie.


                               Art. 13
                   Composizione delle delegazioni

1.  Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente
o  agenzia  individua  i  dirigenti che fanno parte della delegazione
trattante di parte pubblica.

2.  Per  le  organizzazioni  sindacali,  fino alla costituzione delle
specifiche   rappresentanze   di   cui   all'art.  12,  comma  2,  la
delegazione,  a  livello  nazionale  di  ente  o  agenzia,  e'  cosi'
composta:

 - da  componenti  delle  rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di
cui all'art. 12, comma 1;
 - da  rappresentanti  di  ciascuna delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente contratto.

3.  Il  dirigente  che  sia  componente  delle  rappresentanze di cui
all'art.  12,  non puo' essere titolare di relazioni sindacali, quale
parte  della  delegazione  di  parte  pubblica,  in  nome dell'ente o
agenzia, per l'area della dirigenza.

4.  Gli  enti  o  agenzie  possono  avvalersi,  nella  contrattazione
collettiva  integrativa,  della  attivita' di assistenza dell'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(A.RA.N.).


                               Art. 14
                        Contributi sindacali

1.   I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega  a  favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega  e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'ente o agenzia
a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.

3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all'ente  o  agenzia  di  appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della stessa.

4.  Le  trattenute  devono  essere operate dai singoli enti o agenzie
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo
modalita' concordate con gli enti o agenzie medesimi.

5.  Gli  enti  o  agenzie  sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla
segretezza  sui  nominativi  del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.



                              CAPO III
                    RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI


                               Art. 15
               Interpretazione autentica dei contratti

1.  In  attuazione  dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001, qualora
insorgano  controversie sull'interpretazione del contratto collettivo
nazionale,  le parti che l'hanno sottoscritto si incontrano, entro 30
giorni  dalla  richiesta, per definire consensualmente il significato
della  clausola  controversa.  La procedura deve concludersi entro 30
giorni dalla data del primo incontro.

2.  Al  fine  di  cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta
deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47
del  d.lgs.  n. 165 del 2001, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4.  Per  le  controversie riguardanti l'interpretazione dei contratti
collettivi  integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono
analogamente,  secondo le modalita' ed i tempi previsti dai commi 1 e
2.  L'eventuale  accordo  stipulato  con  le  procedure  previste dal
presente  CCNL  sostituisce  la  clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza del contratto integrativo.


                               Art. 16
                     Clausole di raffreddamento

1.  Il  sistema  di  relazioni sindacali e' improntato ai principi di
correttezza,  buona  fede  e  trasparenza  dei  comportamenti  ed  e'
orientato  alla  prevenzione  dei  conflitti. Entro il primo mese del
negoziato  relativo  alla  contrattazione  integrativa  le  parti non
assumono  iniziative  unilaterali  ne'  procedono  ad azioni dirette,
compiendo  ogni  ragionevole  sforzo  per raggiungere l'accordo nelle
materie demandate.

2.   Analogamente,   durante   il  periodo  in  cui  si  svolgono  la
concertazione  o  la  consultazione, le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.




                             TITOLO III
                         RAPPORTO DI LAVORO



                               CAPO I
                 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


                               Art. 17
                   Contratto individuale di lavoro

1.  Il  rapporto  di  lavoro  tra  il dirigente e l'ente o agenzia si
costituisce   mediante   contratto  individuale,  che  ne  regola  il
contenuto  in  conformita' alle disposizioni di legge, alle normative
dell'Unione  Europea  e  alle  disposizioni  contenute  nel  presente
contratto.

2.  Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta.
In  esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il
rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

 a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
 c) durata del periodo di prova;
 d) la sede di prima destinazione.

3.  Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto
concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi
termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione
del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4.  L'ente  o  agenzia,  prima  di  procedere  all'assunzione, invita
l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla
normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine
non  inferiore  a  trenta  giorni. Tale termine puo' essere prorogato
fino   a   sessanta   giorni  in  casi  particolari.  Contestualmente
l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita'
di  non  avere  altri  rapporti  di impiego pubblico o privato, salvo
quanto  previsto dall' art. 18, comma 9, e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del d.
lgs. n.165 del 2001. In caso contrario, l'interessato dovra' produrre
esplicita   dichiarazione  di  opzione  per  il  rapporto  di  lavoro
esclusivo  con  il  nuovo  ente  o  agenzia. Scaduto il termine sopra
indicato,  l'ente o agenzia comunica all'interessato di non procedere
alla stipulazione del contratto.


                               Art. 18
                          Periodo di prova

1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di
dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione. Possono essere
esonerati  dal  periodo  di  prova  i  dirigenti  che lo abbiano gia'
superato    nella   medesima   qualifica   presso   altre   pubbliche
amministrazioni.

2.  Ai  fini  del  compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.

3.  Il  periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e
negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti.   In   caso   di  malattia  il  dirigente  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso
il  quale  il  rapporto  di  lavoro  puo'  essere risolto. In caso di
infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio il
dirigente  in  prova  ha  diritto alla conservazione del posto per un
periodo pari a quello previsto dall'art. 23, comma 1.

4.  Le  assenze  riconosciute  come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.

5.  Decorsa  la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne'  di  indennita'  sostituiva  del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione  previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione  alla  controparte. Il recesso dell'ente o agenzia deve
essere motivato.

6.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.

7.  In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente
la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio.

8.  Il  periodo  di  prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.

9. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa
o  da altro ente o agenzia dell'Area VI ha diritto alla conservazione
del  posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o
mancato  superamento  della  prova,  rientra,  a domanda, nell'ente o
agenzia  di  appartenenza.  Lo  stesso  diritto viene riconosciuto al
dirigente  di  un  ente  o agenzia dell'Area VI assunto, a seguito di
pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di altre
aree dirigenziali per l'effettuazione del relativo periodo di prova.



                               CAPO II
                       STRUTTURA DEL RAPPORTO


                               Art. 19
                          Impegno di lavoro

1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  dell'ente  o agenzia di
appartenenza,  il dirigente organizza la propria presenza in servizio
ed  il  proprio  tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle
esigenze   della   struttura  cui  e'  preposto  ed  all'espletamento
dell'incarico  affidato  alla  sua responsabilita', in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.

2.  Qualora,  in  relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione  od  una  riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale   o  comunque  derivante  da  giorni  di  festivita',  al
dirigente  deve  essere  comunque  garantito,  una volta cessate tali
esigenze  eccezionali,  un  adeguato  recupero  del  tempo  di riposo
fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.


                               Art. 20
                 Conferimento incarichi dirigenziali

1.  Tutti i dirigenti, appartenenti alla dotazione organica dell'ente
o  agenzia  e  a  tempo  indeterminato, hanno diritto ad un incarico.
L'incarico  viene  conferito,  con provvedimento dell'ente o agenzia,
secondo  quanto previsto dall'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. II
provvedimento  individua  l'oggetto,  la  durata  dell'incarico e gli
obiettivi  da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani ed
ai  programmi  definiti  dall'organo  di  vertice  nei propri atti di
indirizzo  e  alle  eventuali modifiche degli stessi che intervengano
nel corso del rapporto.

2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001,
in base ai seguenti criteri generali:

 a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 b) attitudini  e  capacita'  professionale  del  singolo  dirigente,
valutate   anche  in  considerazione  dei  risultati  conseguiti  con
riferimento   agli  obiettivi  fissati  negli  atti  di  indirizzo  e
programmazione degli organi di vertice;
 c) rotazione  degli  incarichi, la cui applicazione e' finalizzata a
garantire  la piu' efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
in  relazione  ai  mutevoli  assetti funzionali ed organizzativi e ai
processi  di  riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalita' dei dirigenti.

3.  Il  conferimento  dell'incarico  avviene  previo confronto con il
dirigente   in   ordine  alla  determinazione  delle  risorse  umane,
finanziarie,   strumentali,   alla   definizione  degli  obiettivi  e
dell'oggetto del provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.

4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto
individuale  con  il  quale,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti
dall'art.  24  del  d.  lgs.  165  del  2001 e di quanto previsto dal
presente   CCNL,   viene   definito   il  corrispondente  trattamento
economico.

5.  Tutti  gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono
essere  rinnovati. La durata degli stessi e' correlata agli obiettivi
prefissati  e  non  puo'  essere inferiore a tre anni ne' superiore a
cinque  anni.  Per  gli  incarichi  di  cui all'art. 19, comma 6, del
citato  d.  lgs.  165  del  2001  la  durata e' stabilita dal decreto
legislativo medesimo.

6.  La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo
per  motivate  ragioni  organizzative  e gestionali oppure in seguito
all'accertamento   dei   risultati   negativi  di  gestione  o  della
inosservanza  delle  direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del d.
lgs. n. 165 del 2001.

7.  L'assegnazione  degli  incarichi  non  modifica  le  modalita' di
cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di  eta'.  In  tali casi l'incarico, la cui durata viene correlata al
raggiungimento  del  predetto  limite,  cessa  automaticamente, anche
nelle  ipotesi  previste  dall'art.  16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e
successive modificazioni.

8.  I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla
revoca  degli  incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonche'
quelli    concernenti    le    relative   procedure,   sono   oggetto
dell'informazione  preventiva  di  cui  all'art.  6. Nell'affidamento
degli  incarichi l'ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale
di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei
dirigenti,    tiene   anche   conto   dell'esperienza   professionale
complessivamente  acquisita o maturata dagli stessi nell'espletamento
di precedenti incarichi conferiti nell'ambito dell'ente o agenzia.

9. Gli  enti  o  agenzie  adottano  procedure dirette a consentire il
tempestivo   rinnovo  degli  incarichi  dei  dirigenti,  al  fine  di
assicurare  la  certezza  delle  situazioni giuridiche e garantire la
continuita'  dell'azione  amministrativa,  nel  rispetto dei principi
costituzionali  del  buon andamento e dell'imparzialita' degli stessi
enti o agenzie.

10. Ciascun  ente o agenzia deve, altresi', assicurare la pubblicita'
ed  il  continuo  aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti
dirigenziali  vacanti  e  cio'  anche  al  fine  di  consentire  agli
interessati  l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali
disponibili.


                               Art. 21
         Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti

1.  La  valutazione  dei dirigenti - che e' diretta alla verifica del
livello   di   raggiungimento   degli  obiettivi  assegnati  e  della
professionalita' espressa - e' caratteristica essenziale ed ordinaria
del loro rapporto di lavoro.

2.  Gli  enti  o  agenzie,  con  gli  atti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  autonomamente  assunti  in  relazione  anche  a  quanto
stabilito  dall'art.  1  del  d.  lgs. n. 286 del 1999, definiscono -
privilegiando  nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati
oggettivi  - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita' svolta dai
dirigenti, in relazione alle direttive, ai programmi e agli obiettivi
da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente rese disponibili.

3.  Le  prestazioni,  l'attivita'  organizzativa  dei  dirigenti e il
livello  di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con
i  sistemi,  le procedure e le garanzie individuate in attuazione del
comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione o da
quelli  eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti o agenzie
per  i  dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione
politica.

4. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico e i
risultati  finali della stessa sono riportati nel fascicolo personale
dei  dirigenti  interessati.  Gli  enti o agenzie tengono conto degli
esiti  della  valutazione  ai  fini della conferma dell'incarico gia'
ricoperto ovvero dell'affidamento di un diverso incarico, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.

5. Gli enti o agenzie adottano preventivamente i criteri generali che
informano   i  sistemi  di  valutazione  della  prestazione  e  delle
competenze   organizzative   dei   dirigenti,  nonche'  dei  relativi
risultati  di  gestione.  Tali  criteri  sono oggetto di informazione
preventiva,  seguita, a richiesta, da concertazione con i soggetti di
cui all'art. 13, comma 2.

6. La valutazione del dirigente e' improntata ai seguenti principi:

 - motivazione  della  valutazione,  oggettivita'  delle metodologie,
trasparenza e pubblicita' dei criteri usati e dei risultati;
 - diretta  conoscenza  dell'attivita'  del  valutato  da  parte  del
valutatore;
 - partecipazione  al  procedimento del valutato, anche attraverso la
presentazione,  da  parte  dello  stesso  dirigente,  di informazioni
(nella  forma,  ad  esempio,  di relazioni o rapporti sulla gestione)
sull'attivita'  svolta  e  sulla  corrispondenza della stessa con gli
obiettivi assegnati;
 - contraddittorio   in   caso   di   valutazione  non  positiva,  da
realizzarsi in tempi certi e congrui;
 - previsione  della  prima  e  della seconda istanza ai sensi del d.
lgs. n. 286 del 1999, cosi' come recepito nei rispettivi ordinamenti.

7. Nel valutare l'operato del dirigente, gli enti o agenzie dovranno,
comunque,  tener  conto  in modo esplicito della correlazione tra gli
obiettivi  da  perseguire, le direttive impartite e le risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  effettivamente  poste a disposizione dei
dirigenti  medesimi,  anche mediante verifiche intermedie finalizzate
al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta,  in relazione allo stato di
avanzamento   nella   realizzazione   degli   obiettivi  assegnati  e
all'eventuale  sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle
risorse assegnate.

8.  Qualora,  nel  corso  dell'anno  di valutazione, al dirigente sia
stato  conferito  un  diverso  incarico, la valutazione dei risultati
riguarda l'attivita' svolta in ciascun periodo di riferimento.

9.  I  criteri  di  valutazione  sono  comunicati  ai dirigenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

10.  La  valutazione  non  puo' essere svolta dagli organi preposti a
servizi   ispettivi   o   di  regolarita'  contabile  o  legittimita'
amministrativa.

11.  Le  procedure  ed  i principi sulla valutazione della dirigenza,
dettati  dal  d. lgs. n. 286 del 1999, si applicano a tutti i tipi di
responsabilita' dirigenziale previsti dal d. lgs. n. 165 del 2001.

12.  La  valutazione  puo'  essere anticipatamente conclusa, anche ad
iniziativa  del  dirigente  interessato, nel caso di evidente rischio
grave  di  risultato  negativo  della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale.



                              CAPO III
       INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA


                               Art. 22
                         Ferie e festivita'

1.  Il  dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di  ferie  retribuito  pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle
due  giornate  previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.

2.   I   dirigenti   assunti   al   primo   impiego   nella  pubblica
amministrazione,  dopo  la  stipulazione del presente CCNL ovvero che
alla  medesima  data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di
anzianita'  di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di
servizio  agli  stessi  dirigenti spettano i giorni di ferie previsti
nel comma 1.

3. Qualora, presso l'ente o agenzia ovvero presso la struttura cui il
dirigente  e'  preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli
su  sei  giorni  per  settimana,  le  ferie  spettanti sono pari a 32
giornate  lavorative,  ridotte a 30 per i dirigenti di cui al comma 2
assunti  al  primo  impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono
comprensive delle due giornate di cui al comma 1.

4.  Al  dirigente  sono  altresi'  attribuite 4 giornate di riposo da
fruire  nell'anno  solare i sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle
condizioni ivi previste.

5.  Le  festivita'  nazionali e la ricorrenza del santo patrono della
localita' in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni
festivi  e,  se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo
compensativo  ne'  a  monetizzazione.  Analogo  effetto  si determina
nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo patrono
con una festivita' nazionale.

6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la
durata  delle  ferie  e'  determinata  proporzionalmente  al servizio
prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti
come mese intero.

7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi dell'
art. 25 conserva il diritto alle ferie.

8.  Le  ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto  al  comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica
responsabilita'  del  dirigente  programmare e organizzare le proprie
ferie  tenendo  conto  delle  esigenze  del  servizio a lui affidato,
coordinandosi  con  quelle  generali della struttura di appartenenza,
provvedendo  affinche' sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la
continuita' delle attivita' ordinarie e straordinarie.

9.   In  caso  di  rientro  anticipato  dalle  ferie  per  impreviste
necessita'  di  servizio,  il  dirigente ha diritto al rimborso delle
spese  documentate  per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno  al  luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita'
di  missione  per  la  durata del medesimo viaggio, applicando quanto
previsto  dall'art.  66,  comma 2; il dirigente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di
3  giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente
informare  tempestivamente  l'ente  o agenzia, producendo la relativa
documentazione sanitaria.

11.  In presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non
abbiano  reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le  ferie  dovranno  essere  fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.   In   caso   di   esigenze   di  servizio  assolutamente
indifferibili,  tale  termine  puo'  essere  prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.

12.  Il periodo di ferie non e' riducibile per assenze per malattia o
infortunio,  anche  se  tali  assenze si siano protratte per l'intero
anno  solare.  In  tal  caso, il godimento delle ferie avverra' anche
oltre il termine di cui al comma 11.

13.  Fermo  restando  il  disposto  del comma 8, le ferie disponibili
all'atto  della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa
e  non  fruite  dal  dirigente per esigenze di servizio, danno titolo
alla corresponsione del pagamento sostitutivo.


                               Art. 23
                        Assenze per malattia

1.  Il  dirigente  non in prova assente per malattia o per infortunio
non  dipendente  da  causa di servizio, ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli viene
corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
dei  suindicati  diciotto  mesi,  si  sommano  le assenze allo stesso
titolo  verificatesi  nei  tre  anni precedenti l'episodio morboso in
corso.

2.  Superato  il  periodo  di  diciotto  mesi  di  cui al comma 1, al
dirigente  che  ne  abbia  fatto richiesta prima della scadenza dello
stesso,  puo'  essere  concesso,  in  casi  particolarmente gravi, di
assentarsi  per  un  ulteriore  periodo  di diciotto mesi, durante il
quale  non  e'  dovuta  retribuzione.  In  tale  ipotesi,  qualora il
dirigente  lo  abbia  richiesto,  l'ente  o  agenzia  ha  facolta' di
procedere,  con  le  modalita'  previste  dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento  delle sue condizioni di salute al fine di stabilire
la   sussistenza   di   eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3.  Alla  scadenza  dei  periodi di conservazione del posto di cui ai
commi   1   e   2,  e  nel  caso  in  cui  il  dirigente,  a  seguito
dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo  a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente o agenzia puo'
procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2,  non  interrompono  la  maturazione  dell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti.

5.  Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati
di Tbc.

6.  Il  trattamento  economico  spettante al dirigente nel periodo di
conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:

 a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
 b) 90%  della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
 c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi.

7.   La  retribuzione  di  risultato  compete  nella  misura  in  cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

8.  Il  dirigente  si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia,  alle  norme  di  comportamento che regolano la materia, in
particolare  provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura
di riferimento dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla
produzione della certificazione eventualmente necessaria.

9.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  ascrivibile  a responsabilita' di terzi, il dirigente e'
tenuto  a  dare comunicazione di tale circostanza all'ente o agenzia,
ai  fini  della  rivalsa  da  parte  di  questi ultimi verso il terzo
responsabile,  per  la parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante  il  periodo  di  assenza,  ai sensi del comma 6 e agli oneri
riflessi relativi.

10.  In  caso  di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed
altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico
legale  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad
esempio  l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione
da  HIV/AIDS  nelle  fasi  a  basso  indice  di disabilita' specifica
(attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
oltre  ai  giorni  di  ricovero  ospedaliero  o di day-hospital anche
quelli  di  assenza  dovuti  alle  terapie. Per i giorni anzidetti di
assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett. a).
La  certificazione, relativa sia alla gravita' della patologia che al
carattere  invalidante  della necessaria terapia, e' rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica.


                               Art. 24
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio
sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino
alla  guarigione  clinica.  Per  l'intero periodo al dirigente spetta
l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione di posizione
fissa  e variabile. La retribuzione di risultato compete nella misura
in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel comma 1, se l'assenza e' dovuta a
malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, al dirigente
spetta   l'intera  retribuzione  comprensiva  della  retribuzione  di
posizione  fissa  e  variabile,  fino  alla  guarigione  clinica.  La
retribuzione  di  risultato  compete  nella misura in cui l'attivita'
svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3.  Decorso  il  periodo  massimo  di  conservazione del posto di cui
all'art.  23,  commi  1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo
stesso  art.  23, comma 3. Nel caso in cui l'ente o agenzia decida di
non  procedere  alla  risoluzione  del rapporto di lavoro prevista da
tale  disposizione,  per  l'ulteriore periodo di assenza al dirigente
non spetta alcuna retribuzione.

4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo
e  per  la  risoluzione  del rapporto di lavoro in caso di inabilita'
permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro
successive  modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962,
n.  1116  e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n.
349;  DPR  834  del  1981  (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della
legge  23  dicembre  1994,  n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della
legge  23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonche'
la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.


                               Art. 25
                         Assenze retribuite

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

 - partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e
corsi  di  aggiornamento  professionale  facoltativi  connessi con la
propria  attivita'  lavorativa  entro il limite complessivo di giorni
otto per ciascun anno;
 - lutti  per  decesso  del  coniuge o di un parente entro il secondo
grado o di affini di primo grado, o del convivente purche' la stabile
convivenza   con   il   lavoratore   o   la  lavoratrice  risulti  da
certificazione  anagrafica,  in ragione di giorni tre consecutivi per
evento;
 - particolari   motivi   personali  o  familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2.  Il  dirigente  ha  altresi'  diritto  ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.

3.  Le  assenze  di  cui  ai  commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.

4.  Durante  i  predetti  periodi  di  assenza,  al  dirigente spetta
l'intera retribuzione.

5.  Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del
1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del
2000,  non  sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

6.   Il   dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni,  ad  altre  assenze  retribuite  previste  da  specifiche
disposizioni  di  legge.  Tra queste ultime, assumono maggior rilievo
l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art.
13  della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge
6  marzo  2001,  n.  52,  che  prevedono rispettivamente permessi per
donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.


                               Art. 26
                        Congedi dei genitori

1.  Ai  dirigenti  si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela  della  maternita' e della paternita' contenute nel d. lgs. n.
151 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o
paternita',  ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n.
151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di
cui   all'art.   28   del  citato  decreto  legislativo  (congedo  di
paternita),  spetta  l'intera  retribuzione fissa mensile, inclusa la
retribuzione  di  posizione, nonche' quella di risultato nella misura
in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3.  In  caso  di  parto  prematuro,  al lavoratore o alla lavoratrice
spettano  comunque  i  mesi di astensione obbligatoria per congedo di
maternita'  o  paternita'  non  goduti  prima della data presunta del
parto.

4.  Nell'ambito  del periodo di congedo parentale di cui all'art. 32,
comma  1,  del  d.  lgs.  n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le
lavoratrici  madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi
trenta  giorni  di  assenza,  fruibili  anche in modo frazionato, non
riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio.
Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, compresa
la  retribuzione  di  posizione,  nonche'  quella di risultato, nella
misura  in  cui  l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal
fine.

5.  Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e fino
al  compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'art. 47
del  d.  lgs.  n.  151 del 2001 (congedo per la malattia del figlio),
alle  lavoratrici  madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono
riconosciuti,  per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 4.

6.  I periodi di assenza di cui ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione
continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali  giorni festivi che
ricadano  all'interno  degli  stessi. Tale modalita' di computo trova
applicazione  anche  nel  caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi  di  assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.

7.  Ai  fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
151  del  2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la   relativa   comunicazione,   con   l'indicazione   della  durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere
inviata  anche  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento
purche'  sia  assicurato  comunque  il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.

8.  In  presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano  impossibile  il rispetto della disciplina di cui al comma 7,
la  comunicazione  puo'  essere  presentata  entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

9.  Ferma  restando l'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 151 del
2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi
dopo   il   parto,   si  accerti  che  l'espletamento  dell'attivita'
lavorativa  comporta  una  situazione  di  danno o di pericolo per la
gestazione  o  la  salute  della  lavoratrice madre, l'ente o agenzia
provvede,   con   il   consenso   dell'interessata,   al   temporaneo
conferimento,   nell'ambito   di   quelle  disponibili,  di  funzioni
dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.

10.  Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei
congedi  parentali,  si  applica  quanto previsto dall'art. 56 del D.
Lgs. n. 151/2001.


                               Art. 27
           Aspettativa per motivi personali o di famiglia

1.  Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono
essere   concessi,   a   domanda,  compatibilmente  con  le  esigenze
organizzative  o  di  servizio,  periodi  di  aspettativa  per motivi
personali  o  di  famiglia,  senza  retribuzione  e  senza decorrenza
dell'anzianita',  per  una  durata  complessiva  di dodici mesi in un
triennio.

2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le
medesime  regole previste per le assenze per malattia di cui all'art.
23, comma 1.

3.  L'aspettativa  di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non  si  cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e
24.

4.  Qualora  l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione  e  l'assistenza  dei  figli fino al sesto anno di eta',
tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e  b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.

5.  Il  dirigente non puo' usufruire continuativamente di due periodi
di  aspettativa,  anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.

6.  L'ente  o  agenzia,  qualora  durante  il  periodo di aspettativa
vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione,
invita  il  dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni.  Il  dirigente,  per  le  stesse motivazioni, puo' riprendere
servizio di propria iniziativa.

7.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto,  senza  diritto  ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo  casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 6.


                               Art. 28
 Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge

1.   Le   aspettative   per  cariche  pubbliche  elettive  e  per  la
cooperazione  con  i  paesi  in  via di sviluppo restano disciplinate
dalle  vigenti  disposizioni di legge e loro successive modificazioni
ed  integrazioni.  Le  aspettative e i distacchi per motivi sindacali
sono  regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7
agosto  1998,  9  agosto  2000  e 18 dicembre 2002. Rimane confermato
quanto  previsto  dall'art. 19, comma 6 e dall'art. 23 bis del d.lgs.
n. 165 del 2001.

2.  I  dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca, ai sensi della legge 13 agosto
1984,  n.  476  oppure  che usufruiscano delle borse di studio di cui
alla  legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta
salva  l'applicazione  dell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del
2001,  in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.

3.  Il  dirigente  con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge
presti  servizio  all'estero,  puo'  chiedere  una aspettativa, senza
assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o
il  convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un
suo   trasferimento   nella   localita'   in   questione   anche   in
amministrazione di altra Area.

4.  L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 puo' avere una durata
corrispondente  al  periodo di tempo in cui permane la situazione che
l'ha  originata.  Essa  puo' essere revocata in qualunque momento per
imprevedibili  ed  eccezionali  ragioni di servizio, con preavviso di
almeno   quindici  giorni,  o  in  difetto  di  effettiva  permanenza
all'estero del dirigente in aspettativa.

5.  Il  dirigente  non puo' usufruire continuativamente di periodi di
aspettativa  per  motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi  in  via  di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3, se tra
essi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.
La  disposizione  non  si applica alle altre aspettative previste dal
presente  articolo  nonche' alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del
2001.


                               Art. 29
                   Congedi per motivi di famiglia

1.  Il  dirigente  puo'  chiedere,  per  documentati  e  gravi motivi
familiari,  un  periodo  di  congedo  continuativo  o frazionato, non
superiore  a  due anni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4,
commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.

2.  I  periodi  di  congedo  di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.


                               Art. 30
                      Congedi per la formazione

1.   Ai   dirigenti   sono  concessi  i  congedi  per  la  formazione
disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, salvo comprovate
esigenze di servizio.

2.  Ai  dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con
anzianita'  di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente o
agenzia,  possono  essere  concessi,  a  richiesta,  i  congedi senza
assegni  di  cui  al comma 1 nella misura percentuale massima del 10%
del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.

3.  Per  la  concessione  dei  congedi di cui al comma 1, i dirigenti
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare  all'ente o agenzia di appartenenza una specifica domanda,
contenente   l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che  intendono
svolgere,  della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale  domanda  deve  essere  presentata  almeno sessanta giorni prima
dell'inizio delle attivita' formative.

4.  Le  domande  vengono  accolte  secondo  l'ordine  progressivo  di
presentazione,  nei  limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina
dei commi 5 e 6.

5.  L'ente  o  agenzia  puo'  non  accogliere la richiesta di congedo
formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:

 a) il  periodo  previsto  di  assenza  superi  la  durata di 11 mesi
consecutivi;
 b) non  sia  oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la
funzionalita' dei servizi.

6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse  formativo del dirigente, l'ente o agenzia puo' differire
la  fruizione  del  congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la
concessione  dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di
preavviso di cui al comma 3.

7.  Al dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l'art. 5,
comma  3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto
dallo  stesso  art.  5,  relativamente  al  periodo di comporto, alla
determinazione   del   trattamento   economico,   alle  modalita'  di
comunicazione  all'amministrazione  ed  ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 23.


                               Art. 31
               Attivita' didattica di dirigenti presso
             universita' ed istituti di alta formazione

1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
attivita'  lavorative  avanzate,  nell'ambito  di  specifici corsi di
universita' ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di
materie  connesse  con  le  problematiche dell'ente o agenzia e della
contrattazione,  ai  dirigenti  possono essere conferiti incarichi di
didattica integrativa o di insegnamento.

2.  Nelle  ipotesi  dei  cui  al  comma  1 i dirigenti interessati, a
seconda   dell'impegno   richiesto,   potranno  essere  collocati  in
aspettativa  non  retribuita  o svolgere queste attivita' in aggiunta
agli   obblighi  ordinari  di  servizio,  previa  autorizzazione  del
Ministro  o  dell'organo  sovraordinato  per il dirigente preposto ad
ufficio  dirigenziale  generale  e  di  quest'ultimo  per  gli  altri
dirigenti.



                               CAPO IV
                             FORMAZIONE


                               Art. 32
                      Formazione dei dirigenti

1. Nell'ambito dei processi di riforma della pubblica amministrazione
rivolti   verso  obiettivi  di  modernizzazione  e  di  miglioramento
dell'efficienza/efficacia  al  servizio  dei cittadini, la formazione
costituisce  un  fattore  decisivo  di successo e una leva strategica
fondamentale  per  il  settore pubblico. Con riferimento alla risorsa
dirigenziale  tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita'
del   ruolo  della  dirigenza  nella  realizzazione  degli  obiettivi
predetti.

2.  In  relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento  professionale  del dirigente sono assunti dagli enti
ed  agenzie  come  metodo  permanente  teso ad assicurare il costante
adeguamento  delle  competenze manageriali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidamento  di  una  cultura  di gestione orientata al risultato,
all'innovazione  ed  al  servizio  ai  cittadini.  Le  iniziative  di
formazione  sono  destinate  a  tutti i dirigenti, compresi quelli in
distacco  sindacale.  Tali  iniziative  sono  svolte  con continuita'
prevedendo  adeguati  investimenti  finanziari  e garantendo, in ogni
caso,  la  misura minima, pari all'1% del corrispondente monte-salari
della  dirigenza,  in coerenza con le direttive generali previste dal
Dipartimento della Funzione Pubblica.

3.  Gli  interventi formativi, secondo le specifiche finalita', hanno
sia   contenuti  di  formazione  al  ruolo,  per  sostenere  processi
evolutivi,  di consolidamento, di mobilita' o di ordinaria rotazione,
sia  contenuti  di  formazione orientata allo sviluppo, per sostenere
l'inserimento  in  funzioni  di  maggiore  criticita'  emergenti  nei
processi di cambiamento.

4.  L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono l'elemento
caratterizzante   l'identita'   professionale   del   dirigente,   da
consolidare  in  una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle
esperienze   europee   ed   internazionali.   Entro  tale  quadro  di
riferimento  culturale  e  professionale,  gli  interventi  formativi
hanno,   in  particolare,  l'obiettivo  di  curare  e  sviluppare  il
patrimonio  cognitivo  necessario  a  ciascun dirigente, in relazione
alle responsabilita' attribuitegli ed ai processi interni di sviluppo
organizzativo,  per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle
risorse  umane,  finanziarie,  tecniche  e  di controllo, finalizzato
all'accrescimento  dell'efficienza/efficacia  della  struttura  e  al
miglioramento della qualita' dei servizi resi.

5.  Le  attivita'  di  formazione di cui al presente articolo possono
concludersi  con  l'accertamento  dell'avvenuto  accrescimento  della
professionalita'   del   singolo  dirigente,  documentato  attraverso
l'attribuzione  di  un apposito attestato rilasciato dai soggetti che
l'hanno attuata.

6.  Ciascun  ente  o  agenzia, nell'ambito della propria autonomia di
bilancio  e  delle  specifiche  sfere di autonomia e di flessibilita'
organizzativa  ed  operativa,  definisce  annualmente  la quota delle
risorse  da  destinare  ai programmi di aggiornamento e di formazione
dei  dirigenti,  tenendo  conto  dei  propri  obiettivi  di  sviluppo
organizzativo,   dell'analisi   dei   fabbisogni  formativi  e  delle
direttive  governative  in  materia  di  formazione,  con particolare
riferimento  alla  direttiva  n. 14 del 1995, nonche' delle eventuali
risorse  aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22/12/1998.

7.  Le  politiche  formative della dirigenza sono definite da ciascun
ente  o  agenzia  in  conformita' alle proprie linee strategiche e di
sviluppo.  Le  iniziative  formative sono realizzate, singolarmente o
d'intesa  con  altre  amministrazioni,  anche  in  collaborazione con
universita',  soggetti  pubblici  (quali  la  scuola  superiore della
pubblica amministrazione, la scuola superiore dell'economia e finanze
ecc.)  o  societa'  private  specializzate  nel settore. Le attivita'
formative   devono   tendere,   in   particolare,   a  rafforzare  la
sensibilita'  innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire
iniziative  di  miglioramento  volte  a  caratterizzare  le strutture
pubbliche  in termini di dinamismo e competitivita'. Nella formazione
al  ruolo  e  nella  formazione  orientata  allo sviluppo, gli enti o
agenzie  favoriscono  l'utilizzo  delle  piu' avanzate metodologie di
formazione  e  tecniche  didattiche.  A  tal fine, sono privilegiati,
oltre  ai  piu' tradizionali metodi espositivi, metodologie orientate
al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei dirigenti.

8.  La  partecipazione  alle  iniziative  di  formazione, inserite in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'ente  o  agenzia  con  i dirigenti interessati ed e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.

9.  Il dirigente puo', inoltre, partecipare, senza oneri per l'ente o
agenzia,  a  corsi  di  formazione ed aggiornamento professionale che
siano,  comunque,  in  linea  con le finalita' indicate nei commi che
precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso un periodo di
aspettativa  non retribuita per motivi di studio della durata massima
di tre mesi nell'arco di un anno.

10.  Qualora l'ente o agenzia riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  svolte dal dirigente ai
sensi   del   comma  9  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico
affidatogli,  puo'  concorrere  con  un proprio contributo alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.



                               CAPO V
                              MOBILITA'


                               Art. 33
               Incarichi presso altre amministrazioni

1.  Al  dirigente  puo'  essere  conferito  un  incarico presso altre
pubbliche  amministrazioni,  previo  collocamento  in  comando, fuori
ruolo  o altro analogo provvedimento, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

2.  Il  dirigente  puo'  essere  collocato  in  comando  presso altra
amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio
o  quando  sia  necessaria  una particolare competenza. Il comando e'
disposto con il consenso dell'interessato e con le procedure previste
dai rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all'incarico.

3.  Il  posto  del  dirigente  comandato,  presso l'ente o agenzia di
appartenenza,  non puo' essere coperto per concorso o qualsiasi altra
forma  di  mobilita'.  Le  posizioni dirigenziali vacanti, presso gli
enti   o  agenzie  di  destinazione,  temporaneamente  ricoperte  dal
dirigente   comandato,  sono  considerate  disponibili  sia  ai  fini
concorsuali che dei trasferimenti per mobilita'.

4. Al termine dell'incarico, il dirigente puo' chiedere, in relazione
alla  disponibilita'  di  posti  in  organico,  il  passaggio diretto
all'amministrazione  di  destinazione,  secondo  le  procedure di cui
all'art.  30  del  d.lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, qualora
l'incarico  non  venga  rinnovato,  il  dirigente  rientra all'ente o
agenzia di appartenenza.

5.  Il  trattamento  economico  e'  a  carico dell'amministrazione di
destinazione  salvo diversa disposizione prevista da specifiche norme
di legge.

6.  Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti
della  maturazione  dell'anzianita'  di  servizio, del trattamento di
fine rapporto o fine servizio e di pensione.

7.  Le  disposizioni  dei  presenti  commi  si  applicano  anche agli
analoghi  provvedimenti,  comunque  denominati,  che  assolvano  alle
medesime finalita' di cui al comma 1.

8.  Resta  confermata,  in  quanto  applicabile  agli  enti o agenzie
destinatarie   del  presente  CCNL,  la  disciplina  legislativa  del
collocamento  in  fuori  ruolo  disposto  in  relazione a particolari
esigenze  dell'amministrazione  di appartenenza per lo svolgimento di
compiti che non rientrano nelle attivita' istituzionali della stessa.

9.  Ferma restando l'applicazione dell'art. 23/bis del d. lgs. n. 165
del  2001  ove,  con  il  consenso  del dirigente interessato, ne sia
disposta  l'assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico
presso   organismi  pubblici  operanti  in  sede  internazionale,  al
dirigente   stesso,   nella  definizione  del  trattamento  economico
spettante,  puo'  essere  assicurato  oltre  al trattamento economico
fondamentale,  comprensivo  della  retribuzione  di  posizione  parte
fissa,  anche  una  quota  della  retribuzione  di posizione di parte
variabile  nella  misura definita sulla base dei criteri stabiliti in
contrattazione  integrativa  in  relazione  alla  disponibilita'  del
fondo.

10.  Per  i  dirigenti  di prima fascia, analoga clausola puo' essere
disposta  nel  contratto  individuale,  nel  rispetto  dei principi e
criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di cui al comma 9.


                               Art. 34
                              Mobilita'

1.  Per  il personale dirigente resta confermata l'applicazione delle
procedure  di mobilita' previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs.
n. 165 del 2001.

2.  Laddove  il  dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso
incarico  disponibile  nell'ambito  del  proprio  ente  o  agenzia  e
quest'ultimo  l'abbia  negato,  decorsi  due  anni  dal  conferimento
dell'incarico  ricoperto,  il  dirigente  stesso  ha  la  facolta' di
transitare,  con  le  procedure di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 165
del  2001, ad altra pubblica amministrazione. Il consenso dell'ente o
agenzia di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.


                               Art. 35
                        Accordi di mobilita'

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del
2001, tra gli enti o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie
del  presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare
la mobilita' dei dirigenti, al fine di:

 - prevenire  la  dichiarazione  di eccedenza, favorendo la mobilita'
volontaria;
 - dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti
di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'.

2.  Al  fine di avviare la stipulazione degli accordi di cui al comma
1,  la  parte  interessata  invia  alle  altre  richiesta scritta con
lettera raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla
richiesta.  A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di
mobilita'  di  ufficio  o  di  messa in disponibilita', eventualmente
avviati  dagli enti o agenzie nei confronti di propri dirigenti, sono
sospesi per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi stipulati
resta  comunque  possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione
definitiva  dei  provvedimenti  di mobilita' di ufficio o di messa in
disponibilita' da parte dell'ente o agenzia.

4.  Ai  fini  della stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al
comma  1,  la delegazione di parte pubblica e' composta dai dirigenti
individuati  da  ciascun  ente  o  agenzia.  La  delegazione di parte
sindacale  di ciascun ente o agenzia e' composta dalle organizzazioni
sindacali individuate dall'art. 13, comma 2, secondo alinea.

5. Gli accordi di mobilita', stipulati ai sensi dei commi precedenti,
ed  il  conseguente  bando  devono  contenere le seguenti indicazioni
minime:

 a) gli   enti   o   agenzie  cedenti  ed  il  numero  dei  dirigenti
eventualmente   interessati   alla   mobilita'  in  previsione  della
dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarato in esubero;
 b) le  amministrazioni  riceventi  ed  i  posti messi a disposizione
dalle medesime;
 c) i  requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e
le   eventuali  tipologie  di  laurea,  richiesti  al  dirigente  per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
 d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
 e) le  forme  di pubblicita' da dare all'accordo ed al bando, tra le
quali  deve  essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle
amministrazioni interessate.

6.  In  ogni  caso  copia  dell'accordo di mobilita' e del bando deve
essere  affissa  negli enti o agenzie cedenti e nelle amministrazioni
riceventi, in luogo accessibile a tutti.

7. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere
di  rappresentanza  di  ciascun  ente  o  agenzia interessata e dalle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  4 e sono sottoposti al
controllo  preventivo  dei  competenti  organi ai sensi dell'art. 47,
comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8.  I  dirigenti  interessati  alla  mobilita' manifestano la propria
adesione,  mediante  comunicazione  scritta  all'ente  o  agenzia  di
appartenenza  ed  all'amministrazione di destinazione, entro quindici
giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. e),
unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.

9. Qualora concorrano piu' domande, l'amministrazione di destinazione
opera  le  proprie  scelte  motivate  sulla  base  di una valutazione
positiva  e  comparata  del  curriculum  professionale  e di servizio
presentato  da ciascun candidato, in relazione al posto da ricoprire,
tenendo,  altresi',  conto dei criteri previsti dall'art. 19, comma 1
del  d.lgs.  n.  165  del 2001. II dirigente, purche' in possesso dei
requisiti  richiesti,  e'  trasferito  entro  il  quindicesimo giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione di adesione.

10.   Il   rapporto  di  lavoro  continua,  senza  interruzioni,  con
l'amministrazione  di  destinazione  e al dirigente sono garantite la
continuita'  della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la
posizione  retributiva  maturata  in  base  alle vigenti disposizioni
nell'ente o agenzia di appartenenza, se piu' favorevole.

11.  Gli  enti o agenzie che intendono stipulare accordi di mobilita'
possono avvalersi dell'attivita' di assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi
dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.


                               Art. 36
             Passaggio diretto ad altre amministrazioni
                     dei dirigenti in eccedenza

1.  Fermi  restando  gli accordi di mobilita' di cui all'art. 35 e in
relazione a quanto previsto dall'art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001,
conclusa  la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 33,
allo   scopo   di  facilitare  il  passaggio  diretto  dei  dirigenti
dichiarati  in  eccedenza  ad altri enti ed agenzie dell'Area VI e di
evitare  il  collocamento in disponibilita' dei dirigenti che non sia
possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l'ente o agenzia
interessato  comunica  a  tutte  gli  enti  e  agenzie  dell'Area VI,
compresi  quelli  che  hanno articolazioni territoriali, l'elenco dei
dirigenti   in  eccedenza,  richiedendo  la  loro  disponibilita'  al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.

2.   Analoga   richiesta  viene  rivolta  anche  agli  altri  enti  o
amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  d.lgs 165/2001
presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine
di  accertare  ulteriori  disponibilita'  di  posti  per  i  passaggi
diretti.

3. Gli enti o agenzie dell'area VI comunicano, entro il termine di 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entita' dei posti vacanti
nella   dotazione   organica,   per   i  quali,  tenuto  conto  della
programmazione   dei  fabbisogni,  sussiste  l'assenso  al  passaggio
diretto  dei dirigenti in eccedenza. Gli enti e le amministrazioni di
altre  aree  dirigenziali,  qualora  interessati, seguono le medesime
procedure.

4.  I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che
possono  indicare  le  relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni;   con   la   specificazione   di  eventuali  priorita';
l'amministrazione   dispone   i  trasferimenti  nei  quindici  giorni
successivi alla richiesta.

5.  Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo
stesso  posto,  l'ente o agenzia di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:

 - dirigenti portatori di handicap;
 - situazione   di  famiglia,  privilegiando  il  maggior  numero  di
familiari a carico e/o se il dirigente sia unico titolare di reddito;
 - maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
 - particolari  condizioni  di  salute del dirigente, dei familiari e
del  convivente  stabile, qualora la stabile convivenza sia accertata
sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente;
 - presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.

La  ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in
sede di contrattazione integrativa nazionale di ente o agenzia.



                               CAPO VI
                  ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


                               Art. 37
                        Termini di preavviso

1.  Salvo  il  caso  della risoluzione consensuale, della risoluzione
automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 38, comma 1 e del
recesso  per  giusta  causa, nei casi previsti dal presente contratto
per  la  risoluzione  del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita'  sostitutiva  dello  stesso,  i relativi termini sono
fissati come segue:

 a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
 b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a
un  massimo di altri 4 mesi di preavviso; a tal fine viene trascurata
la  frazione  di  anno inferiore al semestre e viene considerata come
anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2.  In  caso  di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1
sono ridotti ad un quarto.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno
di ciascun mese.

4.  La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini  di  cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennita'  pari  all'importo  della retribuzione spettante per il
periodo  di  mancato  preavviso, calcolata con le modalita' di cui al
comma  9.  L'ente  o  agenzia  ha  diritto  di  trattenere, su quanto
eventualmente  dovuto  al  dirigente,  un importo corrispondente alla
retribuzione  per  il  periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio  per  l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del
credito.

5.  E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere  anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

6.  Durante  il  periodo  di preavviso non e' consentita la fruizione
delle  ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si da' luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti.

8.  In  caso  di  decesso del dirigente, l'ente o agenzia corrisponde
agli  aventi  diritto  l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo
quanto  stabilito  dall'art. 2122 del Codice Civile nonche' una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9.  L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta  la retribuzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e
d).


                               Art. 38
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1.  La  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato,
superato  il  periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per
causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24, ha luogo:

 a) al  compimento  del  limite  massimo  di eta' o al raggiungimento
dell'anzianita'  massima  di  servizio  previsti dalle norme di legge
applicabili nell'ente o agenzia;
 b) per dimissioni del dirigente;
 c) per recesso dell'amministrazione;
 d) per decesso del dirigente;
 e) per risoluzione consensuale;
 f) per  perdita  della  cittadinanza,  nel  rispetto della normativa
comunitaria in materia.

2.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto,  senza  diritto  ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si
presenti  in  servizio  o  non  riprenda  servizio  alla scadenza dei
periodo di aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.


                               Art. 39
      Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti

1.  La  cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo   di   eta'  avviene  automaticamente  al  verificarsi  della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La
cessazione del rapporto e' comunque comunicata per iscritto dall'ente
o agenzia. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di servizio
o  del  limite  massimo di eta', l'ente o agenzia risolve il rapporto
senza  preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in
servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.

2.   Nel   caso  di  dimissioni  del  dirigente,  questi  deve  darne
comunicazione  scritta  all'ente  o  agenzia rispettando i termini di
preavviso.


                               Art. 40
           Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1.  L'ente  o  agenzia ovvero il dirigente possono proporre all'altra
parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2.  Ai  fini di cui al comma 1, gli enti o agenzie, previa disciplina
delle  condizioni,  dei  requisiti  e  dei  limiti,  possono  erogare
un'indennita'     supplementare     nell'ambito    della    effettiva
disponibilita'  dei  propri  bilanci.  La misura dell'indennita' puo'
variare  fino ad un massimo di 24 mensilita', comprensive della quota
della retribuzione di posizione in godimento.

3.  I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'ente o agenzia
per  la  risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro, prima della
definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art.
7.

4.  Per  il  periodo di erogazione della predetta indennita' non puo'
essere  conferito  ad  altro  dirigente  l'incarico  per  un posto di
funzioni  equivalenti a quello del dirigente per cui si e' verificata
la   risoluzione   consensuale.   Ai  fini  del  presente  comma,  si
considerano   "posti   di   funzione  equivalenti"  anche  posti  non
coincidenti  con quello per il quale si e' verificata la risoluzione,
purche'  complessivamente  sia  assicurato  un  risparmio  pari  agli
importi erogati a titolo di indennita'.

5.  Gli  effetti  dell'indennita'  supplementare di cui al comma 2 ai
fini  del  trattamento  previdenziale  ed assistenziale sono regolati
dalle disposizioni di legge in vigore.


                               Art. 41
                     Recesso dell'ente o agenzia

1.  Nel  caso  di  recesso  dell'ente  o  agenzia,  quest'ultimo deve
comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente
i  motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di
preavviso.

2.  Il recesso per giusta causa e' regolato dall'art. 2119 del Codice
Civile.  Costituiscono  giusta  causa  di recesso dell'ente o agenzia
fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di
gravita'   tale  da  essere  ostativi  alla  prosecuzione,  sia  pure
provvisoria, del rapporto di lavoro.

3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, prima di formalizzare il
recesso,   l'ente   o   agenzia  contesta  per  iscritto  l'addebito,
convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno
dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
Il    dirigente   puo'   farsi   assistere   da   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale  di  sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente o agenzia,
in  concomitanza  con  la contestazione, puo' disporre la sospensione
dal  lavoro  del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni,
con  la  corresponsione  del  trattamento  economico  complessivo  in
godimento e la conservazione dell'anzianita' di servizio.

4.  Avverso  gli  atti  applicativi  dei  precedenti  commi 1 e 2, il
dirigente puo' attivare le procedure disciplinate dall'art. 43, salvo
il caso di cui al comma 5.

5.  La  responsabilita'  particolarmente  grave,  accertata secondo i
sistemi  di  valutazione di cui all'art. 21, costituisce giusta causa
di  recesso.  L'annullamento delle predette procedure di accertamento
della responsabilita' fa venir meno il recesso.

6.  Resta  fermo  quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. n. 165 del
2001.

7.  Non  puo'  costituire causa di recesso l'esigenza organizzativa e
gestionale  nelle  situazioni  di  esubero;  in  tali  situazioni  si
applicano  prioritariamente  le  vigenti  procedure di mobilita', ivi
compresa quella di cui all'art. 35.

8.  Le  parti  convengono  di porre in essere una azione congiunta di
verifica  circa  l'applicazione  e  gli  effetti  delle  disposizioni
contenute   nel  presente  articolo  anche  alla  luce  di  eventuali
modifiche  legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in
materia.


                               Art. 42
               Tentativo obbligatorio di conciliazione

1.  Nelle  controversie  individuali il dirigente attiva il tentativo
obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 165
del  2001  ovvero  quello  di  cui  all'art. 4 del CCNQ in materia di
conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe,
modifiche o integrazioni.

2. Ove la conciliazione di cui all'art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001
non  riesca il dirigente puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria
ovvero,  a  prescindere  dalla  sede  di  conciliazione prescelta tra
quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad
un  arbitro  unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
proroghe, modifiche o integrazioni.


                               Art. 43
              Procedure di arbitrato in caso di recesso

1.  Avverso  gli atti applicativi di cui all'art. 41, commi 1 e 2, il
dirigente,  ove  non  ritenga  giustificata  la  motivazione  fornita
dall'ente  o agenzia o nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata   contestualmente   alla  comunicazione  del  recesso,  puo'
ricorrere  alle  procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal
contratto  collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed
arbitrato  sottoscritto il 23/1/2001 e successive proroghe, modifiche
e  integrazioni,  nel rispetto delle modalita', delle procedure e dei
termini  stabiliti  negli artt. 3 e 4 del contratto medesimo. L'avvio
delle  procedure  del  presente  comma  non ha effetti sospensivi sul
recesso.

2. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'ente o agenzia
assuma  l'obbligo  di  riassumere  il dirigente, il rapporto prosegue
senza soluzione di continuita'.

3.  Qualora  l'arbitro,  con  motivato  giudizio, accolga il ricorso,
dispone  a  carico  dell'ente  o agenzia una indennita' supplementare
determinata,   in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e  delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un
massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.

4.  L'indennita'  supplementare  di cui al comma 3 e' automaticamente
aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56
anni, nelle seguenti misure:

 - 7 mensilita' in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
 - 6   mensilita'  in  corrispondenza  del  50esimo  e  52esimo  anno
compiuto;
 - 5   mensilita'  in  corrispondenza  del  49esimo  e  53esimo  anno
compiuto;
 - 4   mensilita'  in  corrispondenza  del  48esimo  e  54esimo  anno
compiuto;
 - 3   mensilita'  in  corrispondenza  del  47esimo  e  55esimo  anno
compiuto;
 - 2   mensilita'  in  corrispondenza  del  46esimo  e  56esimo  anno
compiuto.

5.  Nelle  mensilita'  di  cui  ai commi 3 e 4 e' ricompresa anche la
retribuzione  di posizione in godimento del dirigente, con esclusione
di quella di risultato.

6.  Il  dirigente  che  accetti  l'indennita'  supplementare non puo'
successivamente   adire   l'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di
accoglimento  del  ricorso,  l'ente o agenzia non puo' assumere altro
dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un
periodo   corrispondente   al   numero   di  mensilita'  riconosciute
dall'arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.

7.   Il   dirigente,   il   cui   licenziamento  sia  stato  ritenuto
ingiustificato  dall'arbitro,  per  un  periodo  pari  ai mesi cui e'
correlata  la  determinazione  dell'indennita'  supplementare  e  con
decorrenza  dalla  pronuncia  di cui sopra, puo' essere trasferito ad
altro ente o agenzia dell'area che vi abbia dato assenso, senza nulla
osta  dell'ente  o agenzia di appartenenza, ne' obbligo di preavviso.
Qualora  si  realizzi  il  trasferimento  ad altro ente o agenzia, il
dirigente  ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al
solo periodo non lavorato.


                               Art. 44
                     Nullita' del licenziamento

1.  Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza
e' prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro e,
in particolare:

 a) se  e'  dovuto  a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
 b) se  e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione   previsti  dall'art.  2110  del  Codice  Civile  e  come
regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29.

2.  In  tutti  i  casi  di  licenziamento discriminatorio dovuto alle
ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della
legge n. 300 del 1970.


                               Art. 45
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

1.  Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della liberta'
personale  e'  sospeso obbligatoriamente dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o
comunque dello stato restrittivo della liberta'.

2. L'ente o agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato
di  restrizione  della liberta' personale, puo' prolungare il periodo
di  sospensione  del  dirigente,  fino  alla sentenza definitiva alle
medesime  condizioni del comma 3, previa puntuale e espressa verifica
della  sussistenza  di  effetti  negativi  che  conseguirebbero dalla
riammissione   in  servizio  nella  comparazione  tra  gli  interessi
pubblici   coinvolti   e   le   esigenze  di  tutela  della  dignita'
professionale dello stesso dirigente.

3. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione  anche  nel  caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale  che  non  comporti  la  restrizione  della liberta' personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al  rapporto  di  lavoro  o comunque per fatti tali da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 41.

4.  Resta  fermo  l'obbligo  di sospensione per i casi previsti dalla
legge  n.  55  del  1990  e  successive modificazioni e integrazioni,
all'art.  15, commi 1 lett. a), lett. b) limitatamente all'art. 316 e
316  bis  del  codice  penale,  lett.  c),  lett.  f), secondo quanto
stabilito dal comma 4 septies del medesimo articolo.

5.  Nel  caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3,
comma  1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di
cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste
dallo  stesso  art.  3.  Per  i  medesimi delitti, qualora intervenga
condanna  anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione
condizionale  della  pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata
legge 97 del 2001, salvo l'applicabilita' dell'art. 41.

6.  La  sospensione  disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia,  se  non  revocata,  per un periodo non superiore a cinque
anni.  Decorso  tale  ultimo  termine  il  dirigente  e' riammesso in
servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'ente  o  agenzia di
recedere secondo quanto previsto dall'art. 41.

7. Al dirigente sospeso ai sensi del presente articolo e' corrisposta
un'indennita'  pari  al 50% della retribuzione tabellare, nonche' gli
assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di
anzianita', ove spettanti.

8.   Nel   caso   di   sentenza   definitiva   di  assoluzione  o  di
proscioglimento,  pronunciate con la formula "il fatto non sussiste",
"non  costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo ha commesso",
quanto  corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto  dovuto al dirigente se
fosse  rimasto  in servizio tenendo conto anche della retribuzione di
posizione fissa e variabile in godimento all'atto della sospensione.

9.  In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto  dall'art. 653 c.p.p., ed ove ne ricorrano i presupposti, al
dirigente  che  ne  faccia richiesta si applica anche quanto previsto
per  le  sentenze definitive di proscioglimento indicate dall'art. 3,
comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato dal D.L. n. 66 del
2004  convertito con la legge n. 126 del 2004. In caso di premorienza
i  legittimi  eredi  hanno  diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati  attribuiti  al  dirigente  nel  periodo  di  sospensione  o di
licenziamento  ai  sensi  del comma 8, esclusi i compensi legati agli
incarichi.

10.  In  caso  di  riammissione in servizio al termine del periodo di
sospensione,  ai  sensi  dei  commi  6  e  9, il dirigente ha diritto
all'affidamento  di un incarico dirigenziale di valore economico pari
a quello in godimento al momento della sospensione.

11.  In  caso  di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art.
653  c.p.p.  Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere
attivato  nel  rispetto delle procedure di cui dall'art. 41. E' fatto
salvo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 2 della legge n. 97 del
2001.


                               Art. 46
                Ricostituzione del rapporto di lavoro

1.  Il  dirigente  il  cui  rapporto  di lavoro si sia interrotto per
effetto  di  dimissioni  o  per risoluzione per motivi di salute puo'
richiedere,  entro  5  anni  dalla  data  delle dimissioni stesse, la
ricostituzione  del rapporto di lavoro. L'ente o agenzia si pronuncia
motivatamente,   entro   60   giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di
accoglimento,  il  dirigente  e' ricollocato nel ruolo e nella fascia
cui,  ai  sensi  dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva
all'atto delle dimissioni.

2.  La  stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza
limiti  temporali,  nei  casi  previsti  dalle  disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione  con  la  perdita  o  il  riacquisto  della cittadinanza
italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.

3.  Nei  casi  previsti  dai  precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto  di  lavoro  avviene  nel  rispetto  delle  procedure di cui
all'art.  39  della  legge  449 del 1997 e successive modificazioni e
integrazioni,  nonche'  delle  disposizioni  di  legge  in materia di
assunzioni  ed  e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente
posto nella dotazione organica dell'ente o agenzia ed al mantenimento
del  possesso  dei  requisiti  generali per l'assunzione da parte del
richiedente  nonche'  del positivo accertamento dell'idoneita' fisica
qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.

4.   Qualora  per  effetto  di  dimissioni,  il  dipendente  goda  di
trattamento  pensionistico  si  applicano  le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.



                              CAPO VII
                         CODICI DI CONDOTTA


                               Art. 47
                     Codice di condotta relativo
             alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1.  Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di
cui  al  presente  CCNL,  adottano  con  proprio  atto,  il codice di
condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla
raccomandazione   della   Commissione   del   27  novembre  1991,  n.
92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.




                              TITOLO IV
                        TRATTAMENTO ECONOMICO



                               CAPO I
                    STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE


                               Art. 48
                        Disposizioni generali

1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico
si  applicano  ai  dirigenti  di  prima e di seconda fascia, ai sensi
degli  artt.  19  e  24  del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto del
principio dell'art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

2.  In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3,
per  i  dirigenti  di  prima  fascia  tali clausole vanno intese come
parametri  di  base  del  contratto individuale che determinera' "gli
istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di
responsabilita'  attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati
conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi".

3.  In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti
di  prima  fascia, l'applicazione del richiamato art. 24, comma 2, e'
avviata  nel  presente  CCNL  e  si  completera'  nel secondo biennio
economico   2004-2005  al  termine  della  graduale  rideterminazione
dell'importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui
onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.


                               Art. 49
                    Struttura della retribuzione

1.  La  struttura  della  retribuzione  dei  dirigenti  di prima e di
seconda fascia si compone delle seguenti voci:

 a) stipendio tabellare;
 b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico annuo,
assegni  ad  personam,  ove  acquisiti  e  spettanti  in  relazione a
previgenti contratti collettivi nazionali;
 c) retribuzione di posizione parte fissa;
 d) retribuzione di posizione parte variabile;
 e) retribuzione di risultato.

2.  Il  trattamento  economico  di  cui  al comma 1 remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.



                               CAPO II
         TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA


                               Art. 50
     Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1.  Il  trattamento  economico fisso dei dirigenti di prima fascia si
compone   delle   seguenti  voci  retributive:  stipendio  tabellare,
retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di
anzianita'.

2.  Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai
sensi  del  CCNL  del  5  aprile  2001  nella misura annua lorda di €
46.259,04,  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima  mensilita',  e'
incrementato,  con  decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilita':

 - dal 01/01/2002 di € 102,00;
 - dal 01/01/2003 di € 108,00.

3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  2  il  nuovo stipendio
tabellare  annuo  lordo  a  regime  dei dirigenti di prima fascia dal
1/1/2003 e' rideterminato nella misura annua lorda di € 48.989,04 per
13 mensilita'.

4.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 3, la retribuzione
di  posizione  parte  fissa  definita ai sensi dell'art. 38, comma 3,
lett.  c)  del  CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella
misura  annua  lorda  di  €  23.652,69,  che comprende ed assorbe gli
incrementi  previsti  dall'art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001
(biennio  economico  2000-2001), e' rideterminata negli importi annui
lordi,  comprensivi  di  tredicesima  mensilita', ed alle scadenze di
seguito indicati:

 - dal 01/01/2002 in € 26.278,69;
 - dal 01/01/2003 in € 30.022,69.

5.  Resta  confermata la retribuzione individuale di anzianita' nella
misura in godimento di ciascun dirigente.

6.  Il  trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale, negli importi
in  godimento  dai dirigenti in servizio, nonche' l'indennita' di cui
alla legge n. 334/1997.


                               Art. 51
               Effetti dei nuovi trattamenti economici

1.  Le  retribuzioni  risultanti dall'applicazione dell'art. 50 hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza
normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella
prevista  dall'art.  2122  del  Codice Civile si considerano solo gli
scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche'
la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli
interessati.

4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica  dirigenziale  o al
conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e'
conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.


                               Art. 52
 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
       retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia

1.  Presso  ciascun  ente  o  agenzia  e'  confermato il fondo per la
retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei
dirigenti di prima fascia.

2.  Il  finanziamento  del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come
determinate  al  31  dicembre  2001 ai sensi dei precedenti contratti
collettivi nazionali, con le modalita' ivi previste.

3.  Per  ciascun  esercizio  finanziario  il fondo continua ad essere
alimentato come segue:

 a) i  compensi  derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all'art. 24
comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall'art. 61, comma
2;
 b) l'importo   della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei
dirigenti cessati dal servizio;
 c) eventuali  risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art.
43 della legge n. 449 del 1997;
 d) limitatamente  alle  agenzie  fiscali, le risorse di cui all'art.
59,  comma  4,  lettera  c),  del  d.  lgs.  30  luglio 1999, n. 300,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
 e) altre  eventuali  risorse  previste da specifiche disposizioni di
legge,  quali,  ad  esempio, quelle di cui all'art. 18 della legge n.
88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.

4.  In  relazione  al  comma  3,  lett.  b),  l'intero  importo delle
retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal
servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  fondo  a decorrere
dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per
l'anno  in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per
ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue
della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L'importo  accantonato  confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno
successivo.

5.  Il  fondo  e'  ulteriormente  incrementato  dei  seguenti importi
percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai
dirigenti di prima fascia:

 - 1,63% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003

6.   Le   risorse  di  cui  al  comma  5  concorrono  interamente  al
finanziamento  degli incrementi della retribuzione di posizione-parte
fissa di cui all'art. 50, comma 4.

7.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di
riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento   stabile   delle   relative   dotazione   organiche,   le
amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale
dei  fabbisogni  di  cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449 del
1997, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere
i  maggiori  oneri  derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione
delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove
attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.



                              CAPO III
        TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA


                               Art. 53
    Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1.  Il trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si
compone   delle   seguenti  voci  retributive:  stipendio  tabellare,
retribuzione  di posizione - parte fissa, retribuzione individuale di
anzianita'.

2.  Lo  stipendio  tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile
2001  nella  misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo
di tredicesima mensilita', e' incrementato, con decorrenza dalla date
sottoindicate,  dei  seguenti  importi mensili lordi da corrispondere
per 13 mensilita':

 - dal 01/01/2002 di € 86,00;
 - dal 01/01/2003 di € 79,00.

3.  A  seguito  dell'applicazione  del  comma  2  il  nuovo stipendio
tabellare  annuo  lordo  a regime dei dirigenti di seconda fascia dal
1/1/2003 e' rideterminato nella misura annua lorda di € 38.296,98 per
13 mensilita'.

4.  Per  i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione -
parte  fissa,  definita  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del
CCNL  del  5  aprile  2001  (biennio  economico  2000-2001)  in  euro
8.779,77,  e' rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilita', ed alle scadenze di seguito indicate:

 - dal 01/01/2002 in € 9.143,77;
 - dal 01/01/2003 in € 10.339,77.

5.  Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita', gli
eventuali  assegni ad personam di cui all'art. 49, comma 1, lett. b),
ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

6. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed
assorbe  le misure dell'indennita' integrativa speciale, nell'importo
in godimento dai dirigenti in servizio all'entrata in vigore del CCNL
del 5 aprile 2001.

7.  In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
vincitori  dei  concorsi  per  esami  per l'accesso alla qualifica di
dirigente  spetta,  sino  al  conferimento  del  primo  incarico,  la
retribuzione di cui ai commi 3 e 5.


                               Art. 54
               Effetti dei nuovi trattamenti economici

1.  Le  retribuzioni  risultanti dall'applicazione dell'art. 53 hanno
effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di  quiescenza
normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.  Gli  effetti  del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno  effetto  integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'  di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di
fine  rapporto,  dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella
prevista  dall'art.  2122  del  Codice Civile si considerano solo gli
scaglionamenti  maturati alla data di cessazione dal servizio nonche'
la  retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli
interessati.

4.  All'atto  dell'attribuzione  della  qualifica  dirigenziale  o al
conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e'
conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.


                               Art. 55
              Graduazione delle posizioni dirigenziali

1.  Nell'ambito  del  "Fondo per la retribuzione di posizione e della
retribuzione  di  risultato",  finanziato  con  le  modalita'  di cui
all'art.  59,  la  retribuzione di posizione e' definita, presso ogni
ente  o  agenzia,  al  fine  di assegnare ai dirigenti un trattamento
economico   correlato   alle  funzioni  attribuite  e  alle  connesse
responsabilita'.

2.  Gli  enti  o  agenzie  determinano  la graduazione delle funzioni
dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione,
ai  sensi  dell'art.  24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono
graduate  tenendo  conto di criteri generali connessi alle dimensioni
della  struttura, alla collocazione ed alla tipologia della posizione
nell'organizzazione    dell'ente   o   agenzia,   alla   complessita'
organizzativa,  alle  responsabilita' derivanti dalla posizione ed al
rischio gestionale assunto.

3. I criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione
ai sensi dell'art. 7.

4.  In  base  alle  risultanze  della  graduazione gli enti o agenzie
attribuiscono  un  valore  economico  ad  ogni posizione dirigenziale
prevista  nell'assetto  organizzativo  degli enti o agenzie medesimi,
tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 56.


                               Art. 56
      Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia
            preposti ad uffici dirigenziali non generali

1.  Gli  enti  o  agenzie determinano - articolandoli di norma in tre
fasce  -  i  valori  economici  della retribuzione di posizione delle
funzioni  dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i
criteri di cui all'art. 55.

2.  In ciascun ente o agenzia l'individuazione e la graduazione delle
retribuzioni  di  posizione  viene  operata  sulla base delle risorse
disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:

 a) il  rapporto  tra  la  retribuzione di posizione massima e quella
minima  attribuite  non  puo'  comunque  essere  inferiore  a 1,4 ne'
superiore a 3,5;
 b) la retribuzione della o delle posizioni di fascia intermedia deve
essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni
massima e minima, di cui alla lettera a).

3.  La  retribuzione  di posizione e' definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i
seguenti  valori annui lordi, a regime, per tredici mensilita': da un
minimo  di € 10.339,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art.
53, comma 4 ad un massimo complessivo di € 43.909,47.


                               Art. 57
            Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia
            incaricati di funzioni dirigenziali generali

1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali
generali   compete,   limitatamente  alla  durata  dell'incarico,  la
retribuzione  stabilita  per  i  dirigenti  di  prima fascia ai sensi
dell'art.  50,  fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1,
del d. lgs. n. 165 del 2001.


                               Art. 58
      Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1.   Al  fine  di  sviluppare,  all'interno  degli  enti  o  agenzie,
l'orientamento  ai risultati anche attraverso la valorizzazione della
quota  della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento
della  retribuzione  di  risultato  per  tutti i dirigenti di seconda
fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art.
59,  comunque  in  misura  non  inferiore  al  15%  del  totale delle
disponibilita'.

2.  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione di
risultato   devono   essere  integralmente  utilizzate  nell'anno  di
riferimento.  Ove  cio'  non  sia possibile, le eventuali risorse non
spese  sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di
risultato nell'anno successivo.

3.  Gli  enti o agenzie definiscono i criteri per la determinazione e
per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti
di  seconda fascia. Nella definizione dei criteri, gli enti o agenzie
devono  prevedere  che  la  retribuzione  di  risultato  possa essere
erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli
obiettivi  annuali,  nel  rispetto  dei  principi di cui all'art. 14,
comma  1,  del  d.  lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e
certificazione  dei  risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di
cui all'art. 21.

4.  L'importo  annuo individuale della componente di risultato di cui
al  presente articolo non puo' in nessun caso essere inferiore al 20%
del  valore  annuo  della retribuzione di posizione in atto percepita
nei  limiti  delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti
dall'applicazione del principio dell'onnicomprensivita'.


                               Art. 59
     Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
  e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1.  Presso  ciascun  ente  o  agenzia,  e' confermato il fondo per la
retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia.

2.  Il  finanziamento  del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato   mediante   l'utilizzo   delle   risorse   storiche  come
determinate  al  31  dicembre  2001 ai sensi dei precedenti contratti
collettivi nazionali, con le modalita' ivi previste.

3.  Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua, altresi', ad
essere  alimentato,  sia  per  gli  enti  pubblici che per le agenzie
fiscali, come segue:

 a) i  compensi  derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all'art. 24
comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall'art. 61, comma
2;
 b) l'importo   della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  dei
dirigenti cessati dal servizio;
 c) eventuali  risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art.
43 della legge n. 449 del 1997;
 d) ulteriori  risorse  derivanti  da maggiori entrate od economie di
gestione,    subordinatamente    all'accertamento   delle   effettive
disponibilita';
 e) limitatamente agli enti pubblici non economici, eventuali risorse
di  cui  all'art.  3,  comma  2 del CCNL relativo all'Area I, biennio
economico 2000-2001, sottoscritto il 5/4/2001;
 f) limitatamente  alle  agenzie  fiscali, le risorse di cui all'art.
59,  comma  4,  lettera  c),  del  d.  lgs.  30  luglio 1999, n. 300,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della gestione;
 g) altre  eventuali  risorse  previste da specifiche disposizioni di
legge,  quali,  ad  esempio, quelle di cui all'art. 18 della legge n.
88/1989 per gli enti cui si applica tale disciplina.

4.  In  relazione  al  comma  3,  lett.  b),  l'intero  importo delle
retribuzioni  individuali  di  anzianita'  dei  dirigenti cessati dal
servizio,  confluisce,  in  via  permanente,  nel  fondo  a decorrere
dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per
l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio, e' accantonato, per
ciascun  dirigente  cessato,  un importo pari alle mensilita' residue
della  RIA  in  godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima  mensilita',  le  frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L'importo  accantonato  confluisce nel fondo con decorrenza dall'anno
successivo.

5.  Per  gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente
articolo   e'   ulteriormente   incrementato   dei  seguenti  importi
percentuali,  calcolati  sul  monte  salari  anno  2001  relativo  ai
dirigenti di seconda fascia:

 - 1,18% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 2,04% a decorrere dal 01/01/2003.

6.  Le  risorse  di  cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli
incrementi  della  retribuzione  di  posizione  -  parte fissa di cui
all'art.  53,  comma  4  e,  per la parte residuale, al finanziamento
della  retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e
le modalita' di cui agli artt. 55 e 56.

7.  Per  le  agenzie fiscali, il fondo di cui al presente articolo e'
ulteriormente   incrementato   dei   seguenti   importi  percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda
fascia:

 - 0,55% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.

8.  Le  risorse  di  cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli
incrementi   della  retribuzione  di  posizione-parte  fissa  di  cui
all'art. 53, comma 4.

9.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di
riorganizzazione    finalizzati    all'accrescimento    dei   livelli
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  esistenti,  ai  quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita'  e  di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento  stabile  delle  relative  dotazione organiche, gli enti o
agenzie,  nell'ambito  della  programmazione  annuale e triennale dei
fabbisogni  di  cui  all'art.  39,  comma  1,  della legge n. 449/97,
valutano  anche  l'entita'  delle  risorse necessarie per sostenere i
maggiori  oneri  derivanti  dalla  rimodulazione  e nuova graduazione
delle   funzioni  dirigenziali  direttamente  coinvolte  nelle  nuove
attivita'  e adeguano le disponibilita' del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.

10.  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  della retribuzione di
posizione  devono  essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse
che  a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per
la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  secondo  i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa.



                               CAPO IV
                CLAUSOLE SPECIALI DI PARTE ECONOMICA


                               Art. 60
                          Clausole speciali

1.  In  caso di ritardo dell'ente o agenzia nel rinnovo dell'incarico
al  dirigente,  fatti  salvi i casi previsti dall'art. 21 del d. lgs.
165  del  2001  e  dall'art.  63,  viene  corrisposto  il trattamento
economico in godimento in relazione all'attivita' svolta.

2.  Il dirigente di prima fascia eletto, ai sensi dell'art. 22 del d.
lgs.  n.  165  del  2001, collocato quale componente del Comitato dei
Garanti  in  posizione  di  fuori  ruolo,  mantiene per la durata del
mandato il trattamento economico complessivo in godimento.



                               CAPO V
                   PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI


                               Art. 61
                        Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai
dirigenti  in  ragione  del  loro ufficio o comunque attribuiti dagli
enti  o  agenzie presso cui prestano servizio o su designazione degli
stessi,  i  relativi  compensi  dovuti  dai  terzi  sono  corrisposti
direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli
artt.  52  e  59,  per  essere  destinati  al  trattamento  economico
accessorio,  sulla  base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del
2001.

2.  Allo  scopo  di remunerare i maggiori oneri e responsabilita' dei
dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di
risultato  che  viene  loro  corrisposta  e'  incrementata in ragione
dell'impegno  richiesto.  Tale  quota  viene  definita,  in  sede  di
contrattazione  integrativa, in una misura ricompresa tra il 50% e il
66%  dell'importo  disponibile, una volta detratti gli oneri a carico
dell'ente o agenzia.

3.  Gli  enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente
articolo  nel  rispetto  del  principio  della  rotazione  al fine di
garantire le medesime opportunita' di valorizzazione delle specifiche
professionalita',  tenendo,  altresi',  conto del numero e del valore
degli incarichi gia' assegnati allo stesso dirigente.

4.  L'attribuzione  degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve
essere improntata ai seguenti criteri:

 - competenze e capacita' professionali dei singoli dirigenti;
 - natura   e   caratteristiche   dell'incarico  con  riferimento  ai
programmi da realizzare;
 - correlazione  con  la  tipologia delle funzioni assegnate mediante
l'incarico di cui all'art. 20.

5.  L'ente  o  agenzia, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi,
verifica  che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia
compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite
con il provvedimento di incarico di cui all'art. 20, anche al fine di
non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.

6.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia forniscono
alle  organizzazioni  sindacali, ai sensi dell'art. 6, l'elenco degli
incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.


                               Art. 62
                     Sostituzione del dirigente

1.  Nelle  ipotesi  di vacanza in organico ovvero di sostituzione del
dirigente   titolare   dell'incarico,   assente   con   diritto  alla
conservazione   del  posto,  la  reggenza  dell'ufficio  puo'  essere
affidata  ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con
un incarico ad interim.

2.  Il  dirigente,  durante  il  periodo  di sostituzione, continua a
percepire la retribuzione di posizione in godimento.

3.  Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi
di  sostituzione,  e'  integrato,  nell'ambito  della retribuzione di
risultato, di un ulteriore importo la cui misura puo' variare dal 15%
al  25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista
per l'incarico del dirigente sostituito.

4.  La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui
al  comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede
degli  incarichi  ricoperti,  livello di responsabilita' attribuito e
grado di conseguimento degli obiettivi.


                               Art. 63
                      Clausola di salvaguardia

1.  Gli  enti  o agenzie che, in mancanza di una espressa valutazione
negativa,  alla  scadenza dell'incarico non intendano riconfermare lo
stesso,  conferiscono  al  dirigente un altro incarico di pari valore
economico.

2.  In  relazione  al  comma  1,  ove non siano disponibili posizioni
dirigenziali  vacanti  di  pari fascia ovvero le stesse richiedano il
possesso  di  specifici  titoli  di  studio e professionali, l'ente o
agenzia regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un
eventuale  incarico  di  importo  inferiore  sulla  base di criteri e
termini   definiti   nella  contrattazione  integrativa,  secondo  le
modalita'   di   cui   all'art.   4.   Tra  i  criteri,  e'  prevista
l'attribuzione  di  una  retribuzione  di  posizione  il  cui  valore
economico  non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in
relazione al precedente incarico.

3.  La  medesima  disciplina  di  cui ai precedenti commi, si applica
anche  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  che
comportino  la  modifica  o la soppressione delle competenze affidate
all'ufficio o una loro diversa graduazione.


                               Art. 64
                       Tredicesima mensilita'

1. L'ente o agenzia corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'
nel  mese  di  dicembre  di  ogni  anno. Qualora nel giorno stabilito
ricorra  una  festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e'
effettuato il precedente giorno lavorativo.

2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:

 a) un  tredicesimo  dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e
53  e  della  retribuzione  di  posizione  parte fissa e variabile in
godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
 b) al  rateo  della  retribuzione  individuale  di  anzianita',  ove
acquisita;
 c) al rateo del maturato economico, ove spettante.

3.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o
in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un
trecentosessantesimo,  per  ogni giorno di servizio prestato nel mese
ed e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma
2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.

5.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi
trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e
contrattuali vigenti.

6.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti.


                               Art. 65
                      Trattamento di trasferta

1.  Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare
la  propria  attivita'  lavorativa  in localita' diversa dalla dimora
abituale  e  distante piu' di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.
Nel  caso  in  cui  il  dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso  tra  la  localita'  sede  di  servizio  e  quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella
della trasferta.

2.  Ai  dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione,
compete:

 a) il  rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia,  aereo,  nave,  ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le
navi  veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del
costo del biglietto di prima classe o equiparate;
 b) il  rimborso  delle  spese  per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani;
 c) il   rimborso   delle   spese   autostradali,   di  parcheggio  e
dell'eventuale   custodia   del   mezzo   nei   casi  preventivamente
autorizzati ai sensi del comma 3.

3.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  puo' essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto.

4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta
il  rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria  quattro  stelle,  secondo la disciplina dell'art. 1, comma
68,  della  L.  662  del  1996,  e  della  spesa  per uno o due pasti
giornalieri,  nel  limite  di  €  30,55  per  il  primo  pasto  e  di
complessivi  €  61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici
ore  e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso
per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima
localita',  di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il
rimborso  della  spesa  per  il  pernottamento in residenza turistico
alberghiera   di   categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per
l'albergo,   sempreche'   risulti   economicamente  piu'  conveniente
rispetto  al  costo  medio  della categoria consentita nella medesima
localita'.

5.  Il  dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo
ha  diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

6.  Gli  enti  o  agenzie  stabiliscono,  con  gli  atti previsti dai
rispetti   ordinamenti   ed   in   funzione  delle  proprie  esigenze
organizzative  e previa informazione preventiva ai soggetti sindacali
di  cui  all'art.  13, comma 2, la disciplina della trasferta per gli
aspetti   di   dettaglio   o  non  regolati  dal  presente  articolo,
individuando,  in  particolare, il sistema di calcolo delle distanze,
la  documentazione  necessaria per i rimborsi e le relative modalita'
procedurali,  con  particolare  riferimento  all'uso dei taxi e degli
altri  mezzi  di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo
in  sede  in presenza di particolari esigenze di servizio, i limiti e
le  modalita'  attuative  della disciplina dell'art. 66. Le trasferte
all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti
o  agenzie  per  tale  specifica  finalita',  ad  invarianza di spesa
complessiva.


                               Art. 66
                    Trattamento di trasferimento

1. Al dirigente trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia,
per  motivi  organizzativi  o  di  servizio,  quando il trasferimento
comporti  un  cambio  della sua residenza, deve essere corrisposto il
seguente trattamento economico:

 a) indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
 b) rimborso  spese  di  viaggio  per  se'  ed i familiari nonche' di
trasporto di mobili e masserizie;
 c) rimborso  forfetario  di  spese  di  imballaggio,  presa e resa a
domicilio ecc.;
 d) indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura
di proprieta' per se' ed i familiari;
 e) indennita' di prima sistemazione.

2.   Limitatamente   all'applicazione   del  presente  articolo,  per
l'importo dell'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) si
continua  a  fare  riferimento  all'art.  4,  comma 2 del CCNL del 18
novembre 2004.

3.  Il  dirigente  che  versa  nelle condizioni di cui al comma 1 ha,
altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata
risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione,
regolarmente registrato.

4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, si fa fronte nei
limiti  delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie
per tale specifica finalita'.


                               Art. 67
             Responsabilita' civile e patrocinio legale

1. E' attivata per tutti i dirigenti un'assicurazione contro i rischi
professionali  e  le responsabilita' civili, senza diritto di rivalsa
verso  il  dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in
cui il dirigente e' coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi
di dolo e colpa grave.

2.  A  tal fine e' destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente
in servizio non coperto da polizza.

3.  Ciascun ente o agenzia sceglie la societa' di assicurazione entro
quattro  mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e - salvo quanto
eventualmente  previsto  dagli ordinamenti degli enti o agenzie - con
apposita  gara, che prevede comunque la possibilita' per il dirigente